Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Obbligo di iscrizione del procuratore presso l’Albo della Corte d’Appello dove ha sostenuto l’esame – Questione di legittimita` costituzionale – Manifesta infondatezza.

Scritto da

in

Il diritto al lavoro non deve essere inteso nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l’esercizio nell’interesse generale. In particolare l’esercizio delle professioni intellettuali è sempre stato oggetto di speciale disciplina, anche limitativa, a tutela delle esigenze di carattere generale. Per tale motivo non è in contrasto con l’art. 16 della Costituzione (il quale consente al cittadino di fissare la propria residenza nel territorio nazionale, ove piu` gli aggrada) la disposizione contenuta nell’art. 25 della legge professionale (che prevede l’obbligo di iscrizione del procuratore presso l’albo della Corte d’Appello ove è stato sostenuto l’esame). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 14 luglio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 7 agosto 1989, n. 121

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 07 Agosto 1989 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 1988