Avvocato e procuratore – Rapporti con la parte assistita – Rapporti di dare ed avere precedenti l’assunzione dell’incarico professionale – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)