Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 2
– codice: art. 2
Risultati della ricerca: 26
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 2011 (censura)