Avvocato e procuratore – Rapporti con la parte assistita – Rapporti di dare ed avere precedenti l’assunzione dell’incarico professionale – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 16

Risultati della ricerca: 88

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 09 Maggio 2022 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 27 Settembre 2017 (censura)