È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 3 legge forense in relazione agli artt. 3, 4 e 24 Costituzione. Infatti, a seguito del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, del quale peraltro il professionista viene informato, ha inizio una fase istruttoria, durante la quale l’interessato ha il diritto di svolgere le proprie difese. Inoltre, l’apertura del procedimento disciplinare non incide sulla garanzia del diritto al lavoro, né sul rispetto della dignità e onorabilità dell’interessato, il cui diritto alla riservatezza è tutelato dal regime di pubblicità delle udienze e degli atti del procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 6 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 30 novembre 1993, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 06 Luglio 1992 (sospensione)
0 Comment