Non è configurabile «una recidiva specifica infraquinquennale» (come ipotizzato dal consiglio dell’ordine) quando i precedenti disciplinari non afferiscano a illeciti disciplinare della stessa indole. (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ancona del 9 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 30 gennaio 1995, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 09 Dicembre 1991
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