È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense, in violazione dell’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 13 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. RUGGERINI), sentenza del 30 novembre 1995, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 30 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 13 Giugno 1994
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