Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Legittimazione all’impugnazione – Denunziante – Inammissibilità.

La facoltà di impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine in materia disciplinare è riservata in via esclusiva al professionista interessato ed al Pubblico Ministero. Pertanto il ricorso presentato dal denunziante è inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 2 febbraio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gentile), decisione del 8 marzo 1988, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 08 Marzo 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 02 Febbraio 1987
Giurisprudenza CNF

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