Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Consigliere componente del collegio giudicante che non prenda parte alla votazione della delibera – Nullità.

La delibera in materia disciplinare adottata dal Consiglio dell’Ordine allorché uno dei consiglieri, indicato come componente del Collegio giudicante, nella realtà non abbia partecipato alla votazione della delibera è viziata per nullità. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 6 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliani), sentenza del 9 aprile 1991, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 09 Aprile 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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