Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Scadenza del termine per l’impugnazione – Omessa indicazione dei motivi di impugnazione – Inammissibilità.

È tardivo e quindi va dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso una delibera del Consiglio dell’Ordine, presentato oltre venti giorni dopo la notifica della delibera impugnata. (Nella fattispecie il ricorso era altresì inammissibile perché privo di indicazione di motivi di impugnazione formulati in modo tale da indicare i limiti dell’indagine). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 31 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 27 Dicembre 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 31 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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