Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21

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– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)