Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 5

Risultati della ricerca: 78

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 20 Febbraio 2014 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 19 Aprile 2012
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25368 del 01 Dicembre 2014 (respinge)