Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 30 Dicembre 2021 (respinge) (radiazione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 27 Aprile 2021 (radiazione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26991 del 14 Settembre 2022 (respinge)