Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l’avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente, su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 18 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Quinzio), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 01 Ottobre 1996 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 18 Marzo 1993 (avvertimento)
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