Viola il dovere di probità e correttezza il professionista che, sia pure investito di un onere difensionale, non si limita all’attività lecita che consiste nell’assumere le iniziative processuali opportune e nel rappresentare le ragioni del proprio assistito, ma sconfina in atteggiamenti di molestia e pressione che raggiungono il grado della minaccia e delle accuse di parzialità nei confronti dei magistrati. Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per quattro mesi. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Maggio 1995 (sospensione)
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