Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Azione giudiziale contro un collega – Proscioglimento.

L’art. 23 c.d.f.Art. 23 cod. prev. – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. L’avvocato è tenuto a rispet…Leggi il testo completo → adottato dal Consiglio dell’Ordine di Castrovillari (le cui norme hanno mero valore di consilia e non di praecepta), che impone all’avvocato, che voglia agire giudizialmente contro un collega, l’obbligo di tentare preventivamente un’equa conciliazione, non può essere esteso al caso del professionista che si accinge a stare in giudizio contro un collega, non personalmente, ma per conto e nell’interesse di un cliente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Castrovillari, 26 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 6 novembre 1993, n. 127

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 06 Novembre 1993 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 26 Marzo 1992