Costituisce illecito deontologico versare somme di spettanza dei clienti su conti correnti personali del professionista, anziché in separati conti, omettere di richiedere preventiva autorizzazione del giudice tutelare prima di procedere alla ripartizione di somme anche di spettanza di minori, non ottemperare a disposizioni emanate dal giudice tutelare nell’interesse di minori, ritardare nel presentare la resa dei conti richiestagli e nella corresponsione del saldo dovuto. Nella fattispecie al professionista è stata applicata la sanzione del solo avvertimento in considerazione della figura dell’incolpato e dei suoi ottimi precedenti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Massa, 17 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 novembre 1992, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 27 Novembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 17 Luglio 1991
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