Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà, correttezza e trasparenza – Autenticazione di firma apocrifa – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi.

Il professionista che scientemente autentichi una firma palesemente apocrifa, anche al fine di poter concludere una transazione con la controparte, evitando l’opposizione della cliente e incamerando così il proprio onorario, viola i principi essenziali della deontologia forense quali quelli dell’onestà, correttezza, trasparenza, disinteresse ai quali l’avvocato deve ispirare le proprie azioni. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 marzo 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 11 Novembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Marzo 1991
Giurisprudenza CNF

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