L’avvocato che rappresenti al proprio assistito aspetti di ingiustificata importanza e non obiettiva difficoltà nell’affare trattato nel suo interesse per richiedere, poi, esagerate spettanze professionali, viola i doveri di lealtà e correttezza che incombono al professionista. Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha escluso sussistere tale illecito deontologico. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 16 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), decisione del 9 marzo 1989, n. 52
– numero: 52
– anno: 1989
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Omessa immediata comunicazione all’interessato di apertura del procedimento disciplinare – Nullità della delibera – Sanatoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 52 del 09 Marzo 1989
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Esagerata rappresentazione delle difficoltà trattate nell’affare – Illecito deontologico – Non sussiste nella fattispecie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 52 del 09 Marzo 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 09 Marzo 1989 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Maggio 1988