Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo al Consiglio nazionale forense – Ricorso non notificato nel termine previsto ai consiglieri eletti – Inammissibilità.

È inammissibile il reclamo proposto contro i risultati delle elezioni, che non sia notificato nel termine normativamente previsto ai consiglieri eletti, in modo da consentire agli stessi di proporre tutte le opportune difese per contrastare quanto dedotto dal ricorrente. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 27 gennaio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 19 aprile 1991, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 19 Aprile 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 27 Gennaio 1990
Giurisprudenza CNF

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