La ratio dell’art. 68 co. 1 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).
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Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 5).
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Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68, comma 2, CDF (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.
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Nel rispetto della deontologia, l’avvocato contribuisce all’attuazione dell’ordinamento giuridico per i fini della giustizia
La deontologia è quell’insieme di norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nell’attività professionale, perché è anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, che l’avvocato contribuisce all’attuazione dell’ordinamento giuridico per i fini della giustizia.
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Procedimento disciplinare avanti al CNF: la riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio
In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 218 del 25 agosto 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 219 del 25 agosto 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 220 del 25 agosto 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 221 del 25 agosto 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 227 del 25 agosto 2025
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale
Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 206 del 15 luglio 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025. -
La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la decisione del CDD
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della decisione dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, che diventa definitivo sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale
Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 203 del 15 luglio 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025. -
L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico
In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo →), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato(1). Così, rispetto ai reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, giacché la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 cdf e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025
NOTA:
1) In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025