Le eventuali attenuanti o diminuenti concesse in sede penale non possono influenzare l’organo disciplinare, al quale è rimessa la valutazione del disvalore della condotta esclusivamente dal punto di vista dell’ordinamento professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. De Giorgi), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 199