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  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 25 maggio 2018, n. 52

  • L’Ordine degli Avvocati di Modena chiede se l’avvocato debba consegnare al Curatore del fallimento del cliente tutta la documentazione relativa all’attività svolta a favore dello stesso e, in caso affermativo, come tale obbligo possa conciliarsi con il dovere di segreto professionale.

    La Commissione, dopo ampia analisi, osserva che, al fine di esprimere un motivato parere in ordine al quesito formulato, si debbano prendere in considerazione: i) le funzioni e la qualità attribuite al Curatore; ii) l’obbligo di “riserbo e segreto professionale” imposto all’avvocato dalla legge e dall’art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →.
    Il succedersi di riforme della legge fallimentare ha progressivamente fatto prevalere la figura del Curatore “pubblico ufficiale” (art. 30 L.F.) anziché quella di rappresentante dei creditori o sostituito del fallito; i suoi poteri/doveri, sono minuziosamente previsti nei tredici articoli che la legge fallimentare dedica alla figura del Curatore. I suoi poteri vanno dalla amministrazione del patrimonio fallimentare, al compimento delle operazioni che ritiene più opportune od utili (seppure sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori), alla predisposizione della relazione particolareggiata di cui all’art. 33 L.F. “su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”.
    E’ intuitivo come il potere di indagine del Curatore trovi ben pochi ostacoli nei confronti del fallito, ma non possa estendersi, con le medesime caratteristiche, all’attività svolta dal difensore, vincolato al segreto professionale, che trova tutela anche nell’ambito dell’azione penale (artt. 103 e 200 c.p.p.).
    Ovviamente la opponibilità del segreto professionale va valutata, in concreto e caso per caso, ma non appare dubitabile che l’avvocato sia legittimato a mantenere il riserbo imposto dall’art. 28 cdf sulle notizie inerenti a fatti “personalissimi” del cliente od a circostanze che potrebbero essere ritenute rilevanti in suo danno, sotto il profilo penale.
    Così l’avvocato potrà e dovrà relazionare circa lo stato delle cause attive o passive affidategli, attinenti all’attività d’impresa, ma non sull’andamento della causa di separazione o divorzio (salva espressa autorizzazione – magari scritta – del cliente), né sugli atti compiuti dal fallito che possano concretizzare comportamenti di rilevanza penale o comunque pregiudicare gli interessi del proprio assistito, seppure fallito.
    Il segreto professionale è uno dei principi e dei doveri fondamentali cui deve ispirarsi l’attività dell’avvocato e sul quale il cliente deve essere certo di poter contare, al pari, od ancor prima, della probità, dignità, decoro ed indipendenza; il legislatore ne ha preso atto persino nell’ambito del processo penale, notoriamente finalizzato alla tutela pubblica; il Curatore non può non conoscere tali limiti, né pretendere che l’avvocato li superi.
    Ad analoghe conclusioni si perviene allorché ci si chieda se l’avvocato debba consegnare la documentazione in suo possesso, affidatagli dal cliente: tutto ciò che è “pubblico”, siccome agli atti di un processo attinente all’attività d’impresa, può e deve essere consegnato, al pari di quanto avverrebbe nella ipotesi di revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → e art. 48 co. 3 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →); la documentazione e la corrispondenza che esulino dai “processi” o attengano a “cause personalissime”, va singolarmente valutata a tutela ed in ossequio al principio di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 18 aprile 2018, n. 16

  • La formazione di documenti di riconoscimento falsi costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) e fiducia (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che falsifichi documenti di riconoscimento, codici fiscali e buste paga al fine di utilizzarli per scopi illeciti (Nel caso di specie, i documenti falsi erano serviti per ottenere un mutuo da un istituto di credito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 25 maggio 2018, n. 52

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale a tre anni e sei mesi di reclusione per falsità in atti e truffa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 25 maggio 2018, n. 52

  • L’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di condanna

    La sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell’imputato, ancorchè di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 25 maggio 2018, n. 52

  • Il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine

    Anche nella vigenza del nuovo ordinamento professionale forense che ha devoluto ai Consiglii distrettuali di disciplina la potestà disciplinare, il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’Avvocato sospeso.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017

  • Sospensione cautelare: il provvedimento “esecutivo” del COA può essere impugnato al CNF

    La delibera adottata – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, comma 7 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 medesimo articolo.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017

  • Il CNF decide sull’impugnazione del provvedimento del COA su decorrenza e durata della sospensione cautelare

    A mente degli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost. la giurisdizione del Consiglio nazionale forense si estende a qualsiasi provvedimento che incida sulla salvaguardia collettiva della deontologia forense ovvero sulla tutela individuale dello status professionale a prescindere dal carattere endo/pre-procedimentale o finale. Ne consegue che il Consiglio nazionale forense è competente a conoscere in sede di impugnazione il provvedimento del Consiglio dell’Ordine che determini il termine di decorrenza e di durata della sospensione cautelare dall’esercizio della professione.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Labriola), sentenza del 24 aprile 2018, n. 40

    NOTA:
    In arg. cfr. ora, conformemente, l’art. 20 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo →, come modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Labriola), sentenza del 24 aprile 2018, n. 40