In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso – se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività – conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 20
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Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge
La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 19
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 19
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Conseguentemente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa, anche alla luce dell’art. 33, c. V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 19
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La cancellazione dall’albo professionale di una pluralità di iscritti in identiche condizioni non richiede una delibera personalizzata per ciascuno di essi
Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 19
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Procedimento disciplinare: sui conflitti di competenza decide, anche d’ufficio, il CNF
Qualora un CDD si dichiari incompetente a decidere e trasmetta gli atti del fascicolo ad altro CDD, che a sua volta si dichiari incompetente, il CNF può determinare definitivamente la competenza del giudice disciplinare, anche d’ufficio ovvero su ricorso dei legittimati che vi abbiano interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 20 marzo 2018, n. 18
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 20 marzo 2018, n. 18
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Sanzione aggravata per l’illecito deontologico che costituisce anche reato
Il procedimento disciplinare è sicuramente trattato e definito con valutazioni autonome rispetto al procedimento penale, e quindi non tutto quello che è penalmente rilevante deve esserlo anche in sede disciplinare; ma se un medesimo comportamento è considerato riprovevole dall’Avvocatura (che lo ha quindi regolamentato nel proprio codice comportamentale) e, nel contempo, è recepito come illecito in danno della collettività (e quindi come reato), appare legittimo concludere che la violazione in esame sia caratterizzata da una gravità oggettiva che, fra il minimo ed il massimo della sanzione applicabile, deve indurre ad una scelta di maggior rigore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 20 marzo 2018, n. 16
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Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli
Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in sede penale per aver suggerito al proprio cliente -ristretto in carcere ed imputato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale- il compimento di atti di distrazione del patrimonio della società fallita attraverso la sottoscrizione di dichiarazioni IVA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi dieci).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 20 marzo 2018, n. 16