L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
NOTA:
In arg. cfr., pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all’uso delle sigle “Avv. S.” e “Avv. Stab.”, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41, relativa all’uso della sigla “p. Avv.” (praticante avvocato). -
L’incarico professionale per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.
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La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100. -
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
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Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza allegando certificato medico che riferiva di visita anestesiologica pre operatoria).
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Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Corte di Cassazione (pres. Palla, rel. Settembre), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018, che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. Ufficio Studi CNF, Sulla designazione di sostituto da parte dell’Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda n. 23 del 19 giuno 2018. -
Il COA di Roma formula quesito in materia di individuazione della data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina.
Osserva la Commissione che la scansione temporale tra elezioni del CDD, proclamazione degli eletti e insediamento dell’organo è predeterminata dalla norma, ed in particolare dal Regolamento CNF n. 1/2014, a mente del quale: a) le elezioni per il rinnovo del C.D.D. devono svolgersi entro il 31 luglio dell’anno di scadenza; b) la proclamazione, che deve avvenire senza indugio, su iniziativa del COA distrettuale; c) l’insediamento, che deve avvenire allo scadere del quarto anno dall’insediamento del Consiglio uscente.
Tale ultimo termine viene correttamente individuato nel giorno 1 gennaio 2019, con l’avvertenza che, per garantire la continuità dell’organo, il Consiglio uscente resta in carica fino all’insediamento del successivo.
Ne consegue che la proclamazione degli eletti deve avvenire senza indugio, ed in un tempo utile a garantire l’ordinato avvicendamento dei due collegi.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 luglio 2018, n. 48
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Il COA di Venezia pone il seguente quesito: “Se sussiste incompatibilità tra la professione forense svolta come cooperazione a titolo gratuito e l’iscrizione nel Registro Navale Internazionale dello Stato di Palau”.
Va preliminarmente osservato che il COA di Venezia non fornisce alcuna indicazione sul regime normativo del Registro Navale Internazionale dello Stato di Palau dal quale possa ricavarsi l’ammissibilità dell’iscrizione in detto Registro di persone fisiche. Deve, sul punto, rilevarsi che il DL 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, e con le successive disposizioni normative, ha istituito in Italia il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale denominato Registro internazionale nel quale sono iscritte, a seguito di specifiche autorizzazioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. Assumendo come parametro di riferimento il Registro internazionale italiano può affermarsi che l’attività di impresa commerciale marittima in qualunque Stato svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui in virtù di iscrizione in un Registro Navale Internazionale è incompatibile, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b) della L. 247/2012, con la professione di avvocato.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 luglio 2018, n. 44