La sentenza penale di condanna non definitiva, ancorché non abbia efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto ed alla sua attribuibilità all’incolpato, costituisce comunque un elemento di valutazione molto utile ai fini del giudizio disciplinare, anche alla luce delle risultanze probatorie ivi acquisite, le quali sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere.
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Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi
Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, quindi inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012, art. 22 co. 1 lett. c cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo → e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al previgente orientamento, che stabiliva analoga previsione (art. 40 RDL n. 1578/1933), cfr. CNF n. 105/1999, CNF n. 7/1997, CNF n. 35/1995 e CNF n. 41/1992.
In senso parzialmente difforme, l’isolata CNF n. 259/2003, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”. -
I presupposti del segreto e riserbo professionale
Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato (artt. 13 e 28 cdf). Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto. Infine, il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
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Conflitto di interessi anche solo potenziale: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno
L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
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Divieto del patto di quota lite – Fondamento – Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 – Differenze.
Il divieto del patto di quota lite di cui all’art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull’esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione – ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 – nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025
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Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
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Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 – Misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio della professione – Complessivo superamento del limite annuale – Ammissibilità – Fondamento.
In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall’esercizio della professione, di cui all’art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l’identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell’ordine forense, nell’altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
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Illecito chiedere la nomina di un AdS per un proprio assistito utilizzando informazioni apprese durante la difesa dello stesso
Costituisce violazione dell’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (Conflitto di interessi) il comportamento dell’avvocato che, per conto di un terzo, depositi un ricorso per l’amministrazione di sostegno di un proprio assistito, utilizzando informazioni apprese durante la difesa, seppur stragiudiziale, di quest’ultimo. Infatti, il conflitto di interessi ben può sussistere anche in ambito di volontaria giurisdizione(*), come appunto il procedimento ex art. 407 c.c., il quale -pur non avendo natura contenziosa- può potenzialmente dar luogo ad interessi contrapposti, giacché interviene sugli interessi patrimoniali del beneficiario che vede così ridotta la possibilità di decisione e di disposizione del suo patrimonio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
NOTA
(*) In senso conforme, CNF n. 1/2023 -
La cancellazione dell’incolpato dall’albo o registro nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati dell’incolpato, con conseguente stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile fino ad eventuale reiscrizione del professionista nell’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 117 del 18 aprile 2025
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L’esposto al CSM non deve valicare i limiti deontologici
La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto un esposto al CSM senza limitarsi a descrivere il fatto denunciato ma esprimendo altresì giudizi personali e non provati nei confronti del magistrato, alludendo ad un suo interesse personale nella causa, nonché ad un suo atteggiamento razzista, non equilibrato, non diligente, non corretto, ecc.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 116 del 18 aprile 2025