Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: nell’impugnazione proposta a mezzo posta rileva la data di spedizione

    In tema di procedimento disciplinare, ai fini della tempestività dell’impugnazione proposta a mezzo posta deve aversi riguardo alla data di spedizione del plico (art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Il fondamento costituzionale della legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari

    La legittimazione ad impugnare le decisioni del CDD dinanzi al CNF (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012) risponde ai precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e interessi (artt. 24, 111 e 113 Cost.), e precisamente: l’incolpato agisce a tutela del suo status di iscritto (indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale e la realizzazione del diritto fondamentale di cui all’art. 4 Cost.); il COA, invece, agisce a tutela dell’interesse collettivo degli iscritti alla salvaguardia della deontologia forense e dei valori sottesi; mentre il P.M. e il P.G. agiscono in considerazione del pubblico interesse al corretto svolgimento dell’attività professionale forense, a tutela della collettività e della clientela, considerate la specificità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 235 del 29 agosto 2025

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

  • Procedimento disciplinare: una generica lombosciatalgia non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

    NOTA:
    Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 396 del 28 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 324 del 20 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SS.UU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

  • Sospeso l’avvocato che si appropri indebitamente del denaro del proprio praticante

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si faccia consegnare dal proprio praticante una somma di denaro con il pretesto di provvedere alla relativa iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati, in realtà mai avvenuta, nonché a titolo di “cauzione” per la domiciliazione professionale dello stesso nello studio legale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 233 del 29 agosto 2025

  • Il punto sulla sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità(1). Conseguentemente, il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”, dovendo parimenti escludersi che tale lacunosità del ricorso possa utilmente colmarsi con la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione(2). In ogni caso, la natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene, sicché il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato(3).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 33170 del 18 dicembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 13374/2016, Cass. SSUU n. 9149/2016.
    (2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 8949/2023, Cass. SSUU n. 18158/2020, Cass. SSUU n. 10537/2018.
    (3) In senso conforme, Cass. SSUU n. 14261/2025. Nello stesso senso, CNF n. 42/2022 nonché Cass. SSUU n. 15669/2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.