Ai sensi dell’art. 59 c. 6 lett. g della Legge n. 247/2012, gli esposti e le segnalazioni “sono utilizzabili per la decisione ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento”. Inoltre, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle mere dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Il CDD di Reggio Calabria formula quesito in materia di procedimento disciplinare. In particolare, si chiede di sapere se – ove ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria il Consigliere istruttore venga affiancato da un coadiutore – questi incorra nella medesima incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del Reg. n. 2/2014 (non potendo partecipare alle attività della sezione costituita in collegio giudicante); e, in caso di risposta affermativa, chi possa essere individuato per le funzioni di coadiutore per l’attività istruttoria.
Osserva la Commissione che la figura del coadiutore del Consigliere istruttore non è normativamente prevista, e che la legge professionale e il Reg. n. 2/2014 affidano al solo Consigliere istruttore le attività di espletamento dell’istruttoria, prevedendo di conseguenza che questi non possa partecipare alla successiva fase decisoria.
Osserva in ogni caso la Commissione che l’incompatibilità prevista per il Consigliere istruttore non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, stante il principio di tassatività delle incompatibilità.Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 luglio 2018, n. 43
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo pone il seguente quesito: “Se un avvocato iscritto all’Albo ordinario dal 2000, cancellatosi a domanda nell’anno 2013 e reiscritto nell’Elenco speciale EE.PP. in data 25.01.2018, al fine di richiedere l’iscrizione all’Albo della Cassazione e Giurisdizioni Superiori, possa fare riferimento per il principio della continuità professionale al periodo precedente la cancellazione (2000/2013).”
La risposta al quesito è desumibile dai commi 3 e 4 dell’art. 22 legge n. 247/12.
Ove infatti, al momento della cancellazione, l’avvocato avesse già maturato i requisiti per l’iscrizione nell’Albo speciale ai sensi della normativa previgente, entro il termine temporale recato dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 22 (entrata in vigore della legge n. 247/12), questi potrebbe chiedere l’iscrizione nell’Albo speciale in forza dei requisiti già maturati anche all’atto della nuova iscrizione.
Ove invece i predetti requisiti non fossero stati maturati – in costanza del primo periodo di iscrizione – prima dell’entrata in vigore della legge, dovrebbe valutarsi l’applicabilità del successivo comma 4 che, come noto, prevede che “possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, e dunque entro il 2 febbraio 2019, cumulando – a tal fine – l’anzianità conseguente ai due diversi periodi di iscrizione (in questo senso, cfr. il parere n. 115/2014 e il parere 4/2011).Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 12 luglio 2018, n. 42
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Il COA di Palermo chiede se, ai fini del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, il Master di II livello in “Law of internet tecnology” conseguito presso l’Università commerciale “L. Bocconi” di Milano, della durata di anni uno, possa essere equiparato al diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, indicato nel comma 9 dell’art. 41 della L. n. 247/2012.
La risposta è negativa.
La disposizione contenuta nel comma 9 dell’art. 41 della L. n. 247/2012, riguardante la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, è norma speciale di natura eccezionale, insuscettibile, come tale, di applicazione ad altre tipologie di diplomi. Si richiamano, in argomento, i pareri di questa Commissione nn. 95/2014 e 20/2003.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 20 giugno 2018, n. 39
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L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde non vìola il divieto di bis in idem l’eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 10 luglio 2017, n. 84. -
Elezioni forensi: l’asserita mancata consegna della mailing-list del COA non è impugnabile al CNF
L’oggetto del reclamo elettorale previsto dall’art. 28 comma 12 della legge n. 247/2012 ha come specifico oggetto i risultati delle elezioni e non può essere esteso ad atti esterni alle operazioni elettorali, adottati da un organo diverso dalla Commissione Elettorale, come ad esempio l’asserita mancata consegna, da parte del COA, degli indirizzi email degli iscritti ai quali rivolgersi per la propaganda elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84
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La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018
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L’Ordine di Catanzaro chiede se sussista o meno incompatibilità fra l’esercizio della professione forense e l’assunzione dell’incarico di Amministratore Giudiziario di quote sociali, nominato dal Giudice a norma dell’art. 41 D. Lgs. 159/2011, e se l’Amministratore giudiziario così nominato possa poi ricoprire la carica di amministratore delegato della società.
La commissione, preso atto della fattispecie particolare, ritiene opportuno richiamare brevemente la normativa ritenuta applicabile:
1) l’art. 18 L. 247/2012 regolamenta le incompatibilità con la professione di avvocato; la lett. c) è dedicata alle incompatibilità con ogni attività riconducibile, genericamente, alla gestione di impresa commerciale; in tale ambito vengono collocati il socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’amministratore unico, il consigliere delegato di società di capitali od il Presidente del C.d.A. cui siano attribuiti poteri gestori;
2) con D. Lvo 4.2.2010 n. 14 è stato istituito l’Albo degli Amministratori Giudiziari a norma della L. n. 94/09 e, all’art. 3, si legge che “hanno diritto all’iscrizione all’Albo coloro che” … “hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: [..] b) nell’Albo professionale degli avvocati”; il Decreto Ministeriale 19.9.13 n. 16 (e quindi successivo alla pubblicazione della legge professionale), nel dettare le disposizioni in materia di iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari non introduce restrizioni legate alla professione di avvocato svolta, e richiama i requisiti di cui agli art. 3 e 4 (onorabilità) del D.Lvo succitato.
Si deve quindi ritenere che, legittimamente, l’avvocato che svolga la professione possa essere nominato Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestro, da parte dall’autorità giudiziaria chiamata, di volta in volta, a valutarne le specifiche competenze (situazioni analoghe si riscontrano nella figura del Curatore fallimentare a fronte della gestione provvisoria della società fallita o del Commissario liquidatore nell’ambito del Concordato preventivo che, a sua volta, potrebbe trovarsi a mantenere in attività, sia pure temporaneamente, l’impresa sottoposta alla procedura).
3) Il sequestro di una partecipazione societaria di S.r.l. fa subingredire l’amministratore Giudiziario nella stessa posizione giuridica già rivestita dal socio e non lo trasforma automaticamente in amministratore della società; come precisato nel quesito, tale ulteriore passaggio dipende dalla volontà espressa dall’assemblea a norma dell’art. 2479 c.c.. In tale situazione si prospettano due ipotesi:
i) l’Amministratore Giudiziario viene nominato membro o presidente del C.d.A., ma senza funzioni od incarichi gestori: non esiste alcuna incompatibilità per giurisprudenza costante e per espressa previsione dell’art. 18 lett. c) della legge professionale;
ii) all’Amministratore Giudiziario della partecipazione societaria sequestrata, viene proposto di assumere la veste di amministratore Unico o delegato o Presidente del C.d.A., comunque con poteri individuali gestori della società; in questo caso, l’incompatibilità sussisterebbe.Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 20 giugno 2018, n. 38
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Il cerimoniale diplomatico della Repubblica chiede di sapere se sia possibile acquisire informazioni circa le motivazioni di un procedimento disciplinare a carico di un legale che rappresenta un lavoratore di una Ambasciata, che risulti sospeso dall’esercizio della professione, e se tali sanzioni possano ripercuotersi sulla legittimazione del suddetto avvocato.
La risposta è nei seguenti termini:
La sospensione in sede disciplinare consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione dell’avvocato o del praticante che sia stato riconosciuto responsabile di comportamenti gravi, o nelle ipotesi in cui non vi siano le condizioni per l’irrogazione della sola censura.
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.
La sanzione della sospensione è esecutiva quando è decorso il termine per proporre impugnazione alla decisione di primo grado, senza che la sanzione sia stata impugnata, ovvero quando sia intervenuta la decisione del Consiglio Nazionale Forense che la conferma.
Della sospensione, una volta divenuta definitiva, viene data notizia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 5 della L. 247/12 e dell’art. 35, 2 del Regolamento CNF n. 2/2014, al fine di evitare che l’avvocato sospeso possa ugualmente esercitare lo jus postulandi in territorio diverso da quello del Distretto a cui appartiene. Il soggetto terzo è pertanto messo in condizione di conoscere se l’avvocato sia o meno sospeso dall’esercizio della professione: benché infatti non sussista un obbligo di pubblicazione della sospensione nell’Albo consultabile in via telematica, molti Ordini già procedono in questo senso e, in ogni caso, le informazioni potranno essere richieste all’Ordine di appartenenza, siccome contenute nell’Albo.
Non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa, quale è, però, quella che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi ai soggetti titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990).
I provvedimenti disciplinari, alla luce anche del parere del Garante per la protezione dei Dati Personali (doc. web n. 6495493) non possono formare oggetto di accesso civico.Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 27 giugno 2018, n. 37
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Il COA di Bologna chiede un parere in ordine al susseguirsi della normativa in tema di abilitazione del praticante avvocato ed in particolare chiede: a) se il praticante abilitato secondo le modalità della normativa in vigore prima dell’entrata in vigore della L. 247/12 possa proseguire, sino alla scadenza del periodo di patrocinio, secondo le disposizioni previgenti o se “ricada automaticamente sotto la nuova disciplina del patrocinio c.d. sostitutivo”; b) nella ipotesi in cui debba ritenersi applicabile la nuova normativa, si chiede se il praticante abilitato debba formulare una richiesta all’Ordine nell’ambito della quale venga dichiarato “di optare per il nuovo regime del patrocinio c.d. sostitutivo”; c) se il praticante autorizzato al patrocinio secondo le modalità previgenti, subisca o meno le limitazioni dettate dalla L. 247/12 (si legge: “assomma in sé le facoltà e i limiti di esercizio delle due discipline oppure da quale delle due diverse normative deve essere disciplinato l’esercizio del suo patrocinio?”).
La commissione ritiene che la risposta ai quesiti debba essere tratta dall’art. 1 co. 2° D.M. 17 marzo 2016 n. 70, entrato in vigore il 3 giugno 2016 ove si dispone che “il presente regolamento” – e quindi la normativa di cui all’art. 41della nuova legge professionale – “si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso” … “continua ad applicarsi la normativa previgente” …
Opera invece la durata ridotta a 18 mesi ed è stata concessa al praticante abilitato la possibilità di avvalersi delle modalità alternative dello svolgimento del tirocinio (art. 73 D.L. n. 69/13– convertito nella L. n. 98/13 – e art. 2 D.L. n. 58/16).
Ne deriva, a parere della Commissione, che il nuovo regime della c.d. pratica assistita, non produca effetto alcuno nei confronti di chi fosse iscritto nel Registro dei Praticanti avvocati prima del 3 giugno 2016, se non per l’abbreviazione del termine di tirocinio a 18 mesi.
É da ritenere che il praticante abilitato ad esercitare la professione nei limiti di cui all’art. 7 L.479/1999, sia legittimato a sostituire l’avvocato secondo le modalità disposte dalla “nuova” normativa succitata. (si veda anche, in argomento, parere 22 febbraio 2017, n. 14 – rel. Cons. C. Secchieri).Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 23 maggio 2018, n. 29