Autore: admin

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, l’avvocato si era recato a casa dei coniugi facendo sottoscrivere ad entrambi un ricorso per separazione consensuale sebbene uno dei due fosse assistito da un collega, ignaro dell’incontro e del contenuto dell’accordo stesso. In applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

  • Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. SSUU 17/06/2013 n. 15122, di recente Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In arg. cfr. ora, conformemente, l’art. 20 nuovo codice deontologico, come modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018.

  • Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale

    La gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della formazione, ma l’esenzione deve essere specificamente richiesta dall’interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda (Nel caso di specie trattavasi di padre divorziato di un bimbo di 6 anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme,Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204.

  • Il COA di Verona chiede di sapere se i crediti acquisiti come revisori legali possano essere riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo del Reg. 4/2016 e nel caso in che misura, ed eventualmente, (come ritiene) se la competenza sia del CNF ex artt. 17 e 22 del regolamento.

    Il quesito offre l’opportunità di intervenire sulla semplificazione degli obblighi formativi per gli Avvocati, nel rispetto delle norme che regolamentano la formazione continua delle professioni compatibili con la professione forense.
    Infatti la formazione continua è obbligatoria per tutte le categorie professionali e ciò potrebbe determinare, in astratto, una moltiplicazione degli obblighi formativi per gli Avvocati iscritti anche ad Albi, elenchi o Registri compatibili con l’attività forense ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della legge 247/2012. Un programma formativo può essere coerente sia con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense sia con quella che regolamenta altre professioni.
    La valutazione di tale coerenza, e dunque l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini della formazione continua dell’Avvocato al programma proposto (in via di accreditamento preventivo) ovvero il riconoscimento di crediti formativi all’Avvocato che adeguatamente documenti di aver frequentato un corso non previamente accreditato (ai sensi dell’art. 22 comma 5  Reg. 6/2014) compete al Consiglio dell’Ordine circondariale o al Consiglio Nazionale Forense secondo le rispettive competenze, stabilite dall’art. 17 commi 2, 3 e 4.
    Nel caso di specie, riferito al caso dell’Avvocato iscritto al Registro dei revisori legali, sarà necessario verificare se nel programma del corso siano presenti materie di interesse per la professione forense (segnatamente alcune materie del “Gruppo C” del “programma di aggiornamento professionale” adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, e, nello specifico, adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017, per l’anno 2017, e con Determina prot. n 2812 del 9/1/2018, per l’anno 2018) e la sussistenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 6/2014 sulla Formazione continua, al fine di riconoscere crediti formativi utili anche per la formazione continua forense.
    Per quanto riguarda, i criteri da utilizzare ai fini del riconoscimento dei crediti, questi sono gli stessi indicati all’Articolo 21 del medesimo Regolamento CNF 6/2014, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli stabiliti per la formazione continua del revisore legale, ancorata all’equipollenza 1 credito/ 1 ora superata dalle disposizioni del comma 3 dell’art. 11 L. 247/2012.
    Deve darsi, pertanto, risposta affermativa al quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, nei termini sopra riportati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 21 marzo 2018, n. 13