Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 24 Novembre 2016 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2014 (cancellazione)