I presupposti richiesti dall’art. 43 RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora l’art. 60 L. n. 247/2012) per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono (rectius, erano): a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e […]