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  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 22 marzo 2017, n. 18

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 379, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 373, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 354.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 23364 del 16 novembre 2015

  • La delibera che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 8

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 137

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Radiazione per l’avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti

    Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo forense, il comportamento dell’avvocato che -in esecuzione di un medesimo disegno criminoso- promuova numerose azioni esecutive su titoli già adempiuti, approfittando della fiducia (malriposta) del debitore, così indotto a pagare somme non dovute per diversi milioni di euro (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento di numerosi debiti già soddisfatti, adducendo a propria asserita discolpa il fatto che debitore avrebbe dovuto accorgersene e quindi rifiutare la richiesta truffaldina. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017, che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni – sentenza n. 255 del 28 dicembre 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018

  • L’elusione consapevole della disciplina sulla competenza giurisdizionale

    L’avvocato può e deve tutelare il diritto del cliente con ogni mezzo messogli a disposizione dall’ordinamento, ma pur sempre nel rispetto della legge (sostanziale e processuale), nonché del fine della giustizia e della funzione sociale della professione svolta, la quale è improntata all’assoluta libertà e indipendenza. Egli non può pertanto consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, sicché un suo diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato (ora, impegno solenne) ed ai canoni deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato, davanti al Giudice di Pace, numerosi procedimenti per l’accertamento della proprietà immobiliare per intervenuta usucapione, i quali giungevano a sentenza in difetto di eccezione di incompetenza -per materia e territorio- da parte dei convenuti o nella contumacia di questi ultimi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36

  • Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al Consiglio territoriale

    Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 aprile 2017, n. 43

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.