Nemo tenetur contra se detegere: la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → (ora art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →) la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)