Autore: admin

  • L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Grimaldi), sentenza del 31 luglio 2018, n. 87

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 99

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: “Si chiede di sapere se i Consigli dell’Ordine hanno l’obbligo, con specificazione della relativa norma di riferimento, di comunicare tempestivamente al Consiglio Nazionale Forense le delibere di cancellazione degli Avvocati che risultano iscritti anche nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori oppure se è sufficiente la trasmissione degli Albi ed Elenchi aggiornati da eseguire con le modalità di cui all’art. 15 comma 4 L. 247/2012”.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Gli artt. 15 e 17 della legge professionale dettano le regole in riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli albi, registri ed elenchi da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
    In particolare, viene statuito che ciascun ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF.
    Fermo restando, quindi, l’obbligo dei Consigli dell’Ordine di trasmissione annuale al CNF degli albi, elenchi e registri aggiornati, ci si interroga circa l’ulteriore onere in capo ai COA di dover trasmettere e comunicare in modo tempestivo al CNF le delibere di cancellazione dagli stessi assunte, e ciò particolarmente per quel che concerne gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
    L’art. 17, comma 19, della L. 247/2012 statuisce espressamente che “divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione”.
    Emerge, dunque, chiaramente che il Consiglio dell’Ordine, laddove adotti una delibera di cancellazione di un iscritto dall’albo o dagli elenchi e registri dallo stesso tenuti e curati, ha l’obbligo di darne comunicazione immediata al CNF nonché agli altri ordini territoriali.
    Per quanto attiene all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ai sensi dell’art. 22 della l. 247/2012 e giusta la previsione di cui all’art. 35 della legge professionale, la tenuta e l’aggiornamento, ivi comprese le modalità di iscrizione e di cancellazione, del predetto albo sono espressamente attribuite al CNF che procede, altresì, annualmente alla revisione ed alla pubblicazione del predetto albo speciale.
    In ragione di ciò, il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale prevista dall’art. 15, comma 4, della legge professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 giugno 2015, n. 64

  • Il COA di Avezzano, dopo aver precisato che ha sospeso le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 735/15 e 736/15 e della nota del CNF del 18 febbraio 2015, chiede di conoscere quali siano le attività che può svolgere in regime di “prorogatio” e, in particolare, se i nuovi avvocati possono prestare impegno solenne davanti al Consiglio prorogato.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    In regime di “prorogatio” le attività ammissibili sono solo quelle di ordinaria amministrazione. Tra gli “affari correnti” può farsi rientrare la fissazione di una pubblica seduta per la prestazione dell’impegno solenne da parte dei nuovi avvocati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 giugno 2015, n. 63

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia chiede come debba interpretarsi l’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 96/2001.

    Come è noto, l’avvocato stabilito che abbia esercitato la professione in Italia in modo effettivo e regolare, intendendosi come tale l’esercizio senza interruzioni “che non siano dovuti agli eventi della vita quotidiana” (art. 12 D. Lgs. n. 96/2001), per almeno tre anni è dispensato dal sostenere la prova attitudinale prevista dal D. Lgs. n. 115/1992, art. 8 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007) e può iscriversi all’Albo degli Avvocati. La richiesta di dispensa dev’essere rivolta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e corredata dalla documentazione comprovante l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale per l’intero suddetto periodo. Il richiedente, inoltre, è tenuto a dichiarare l’esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine (art. 13, comma 2, del D. Lgs in argomento).
    In ragione delle successive previsioni recate dalla medesima norma, il Consiglio territoriale è tenuto a verificare la regolarità e l’esercizio effettivo della professione da parte del richiedente, potendo al riguardo assumere informazioni dagli Uffici interessati.
    Si soggiunge poi, al comma 5, che “anche prima della verifica dell’attività professionale svolta, il Consiglio dell’ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”. Con riguardo a tale previsione, il Consiglio perugino chiede alla Commissione di chiarire se il rigetto della domanda di dispensa possa essere motivato in ragione della sola “pendenza di procedimenti disciplinari”, ovvero se il rigetto sia consentito nell’eventualità in cui i succitati procedimenti disciplinari dipendano da “altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è regolata dall’art. 17 della Legge n. 247/2012, ove, al comma 1, lett. h), si prescrive che il richiedente l’iscrizione deve “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice di deontologia forense”.
    L’articolazione delle previsioni recate dall’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 va pertanto esaminata alla luce dell’ineludibile principio recato dalla legge professionale, nel senso che è facoltà del Consiglio dell’ordine, all’esito della valutazione della domanda ed alla luce, ad esempio, della dichiarata pendenza di procedimenti penali o disciplinari nello Stato membro di origine, assumere e motivare la conseguente decisione, positiva o negativa, ai sensi del comma 4 della succitata norma. Peraltro, l’eventuale pendenza, contestuale alla richiesta di dispensa dall’esame attitudinale e di per sé prodromica all’iscrizione all’Albo ex art. 17 Legge n. 247/2012, di un procedimento disciplinare caratterizzato da gravi motivi interferenti con ragioni di ordine pubblico attribuisce al Consiglio la discrezionalità di rigettare la domanda, astenendosi dalla verifica del regolare ed effettivo esercizio triennale della professione.
    La Commissione, quindi, ritiene che il dubbio interpretativo posto dal Consiglio perugino vada superato nel senso di dover ritenere che il comma 5 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 introduca una complessa ma unica causa giustificante il possibile rigetto della domanda di dispensa ancor prima di procedere alla verifica anzidetta. Va da sé che detta decisione presuppone la discrezionale valutazione da parte del Consiglio sia dei gravi motivi, sia delle ragioni di ordine pubblico che investono il procedimento disciplinare pendente all’atto della richiesta formulata dall’avvocato stabilito e che questi, quindi, possa impugnare tale decisione nel termine e nelle forme previsti dal precedente comma 4.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 24 giugno 2015, n. 62

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 novembre 2016, n. 330

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 6 novembre 2017, n. 165

  • Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104

    NOTA:
    In arg. cfr., pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all’uso delle sigle “Avv. S.” e “Avv. Stab.”, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41, relativa all’uso della sigla “p. Avv.” (praticante avvocato).

  • L’incarico professionale per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104