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  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha 56 RDL n. emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

    La facoltà di impugnazione delle decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al Consiglio dell’Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Infatti, in sede disciplinare si contrappongono unicamente l’interesse dell’ordine a sanzionare i comportamenti deontologicamente censurabili dei suoi componenti e l’interesse del singolo avvocato a tutelare la propria sfera giuridica e la propria condizione di professionista; a ogni altro interesse non può essere riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ed esso si configura quindi come un interesse di mero fatto. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 25 giugno 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 12 settembre 1994, n. 83

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione – Terzi privati cittadini – Inammissibilità del ricorso.

    La facoltà di impugnazione delle decisioni degli Ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al Consiglio dell’Ordine, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Infatti, in sede disciplinare si contrappongono unicamente l’interesse dell’ordine a sanzionare i comportamenti deontologicamente censurabili dei suoi componenti e l’interesse del singolo avvocato a tutelare la propria sfera giuridica e la propria condizione di professionista; a ogni altro interesse non può essere riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ed esso si configura quindi come un interesse di mero fatto. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 25 giugno 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), sentenza del 12 settembre 1994, n. 77

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di sospensione cautelare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Giudizio di mera legittimità – Impugnazione avente ad oggetto il merito della deliberazione – Inammissibilità.

    In materia di sospensione cautelare la competenza del Consiglio Nazionale Forense è di mera legittimità, nel senso cioè che il Consiglio è chiamato a stabilire se la decisione sia immune da vizi che potrebbero determinare annullamento sotto i profili della violazione di legge o dell’eccesso di potere, mentre resta inammissibile ogni sindacato di merito, non ammesso dalla legge. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 giugno 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 12 settembre 1994, n. 82

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79

  • Rinuncia all’impugnazione e cessazione della materia del contendere

    La rinuncia formale al ricorso determina il venir meno dell’interesse della ricorrente e, di conseguenza, la cessata materia del contendere con la conseguente estinzione del giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 256

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto pone il seguente quesito: se il praticante avvocato che abbia maturato i requisiti per l’abilitazione al patrocinio prima del 2 febbraio 2015, ma abbia presentato la relativa domanda in data successiva, abbia diritto ad esercitare il patrocinio legale secondo le modalità previste dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, ovvero se si debba applicare nei suoi confronti la nuova previsione recata dall’art. 41, comma 12 della legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva come sia pacifico che la domanda di ammissione al patrocinio da parte del praticante sia stata presentata allorquando, decorso il 2 febbraio 2012 il termine di moratoria biennale delle nuove norme previsto dall’art. 48 della legge n. 247/2012 in tema di disciplina transitoria della pratica professionale, era apparentemente divenuto applicabile l’istituto del patrocinio previsto dall’art. 41 succitato.
    D’altro canto, come già recentemente deciso dalla Commissione (cfr. pareri nn. 41 e 54 del 2015), la mancata emanazione, alla data odierna, del regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale in conformità alle previsioni introdotte dall’art. 41 anzidetto comporta l’applicabilità della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, in forza della quale, fino all’emanazione dei regolamenti di attuazione, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
    Per tale ragione, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti nei confronti del COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, fino a quando l’emanazione dei regolamenti sopra menzionati non farà venir meno l’effetto sospensivo delle norme recate dalla legge n. 247/2012 previsto dall’art. 65, comma 1, della legge medesima. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti ministeriali e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus e per altri affari, comunque “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
    Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è che il praticante potrà essere abilitato al patrocinio di cui all’art. 41, comma 12, Legge n. 247/2012 solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo istituto, ovverosia del D.M. previsto dal comma 13 del succitato art. 41.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 76

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259