Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Successivo annullamento della delibera impugnata – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

    Intervenuta da parte del Consiglio dell’Ordine la revoca (rectius, annullamento) della deliberazione impugnata, il Consiglio nazionale forense dichiara il non luogo a deliberare perché cessata la materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 27 ottobre 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 24

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Rinuncia al ricorso – Cessazione della materia del contendere.

    Qualora il ricorrente, che ha impugnato avanti il Consiglio Nazionale Forense una delibera resa dal Consiglio dell’Ordine, successivamente inoltri regolare atto di rinuncia, è precluso ogni esame del merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 27 luglio 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 26 novembre 1993, n. 148

  • La decisione del Consiglio territoriale sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 123

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 8 Reg. CNF n. 2/2014, ratione temporis non applicabile alla fattispecie di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.

  • Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza riferendo della soppressione di alcuni treni, di ritardi di altri e di traffico a singhiozzo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 2 maggio 2016, n. 95

  • Il COA di Milano chiede di sapere: 1) se la posizione dell’avvocato stabilito sia soggetta a termine, ovvero lo stesso possa rimanere iscritto a tempo indeterminato nella sezione speciale; 2) se l’avvocato stabilito che agisce d’intesa solo con l’avvocato A possa collaborare anche con l’avvocato B, sostituendolo anche in udienza; 3) se l’attività di cui al n. 2 possa essere validamente considerata ai fini del rilascio della dispensa dalla prova attitudinale

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che il D. Lgs. n. 96/2001, nel disciplinare l’esercizio “permanente” e “stabile” della professione forense da parte dell’avvocato iscritto in altro Stato membro dell’UE che intenda esercitare il diritto di stabilimento, non pone alcun limite temporale all’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti. Il passaggio dalla sezione speciale all’Albo ordinario è consentita, ai sensi dell’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 96/2001, all’avvocato stabilito che abbia superato la prova attitudinale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 115/92 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007), ovvero all’avvocato stabilito che presenti domanda di dispensa dalla prova attitudinale e integrazione nell’Albo ordinario alle condizioni previste dallo stesso art. 12, ove ricorrano le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 12, commi 1 e 2. Va rilevato, tuttavia, che il comma 3 del citato art. 12 prevede la domanda di integrazione in termini solo eventuali (“L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale […] può iscriversi nell’albo degli avvocati”). In assenza di tale domanda, ovvero nel caso di mancato rilascio della dispensa, ovvero ancora nel caso di mancato superamento della prova attitudinale, non si deducono dal testo della legge ragioni ostative alla permanenza dell’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo.
    Con riferimento al secondo e al terzo quesito, si osserva che questa Commissione ha più volte chiarito la portata dell’intesa con l’avvocato italiano, specificando in particolare che “l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura” (cfr. parere n. 68/2014; in senso conforme, cfr. parere CNF n. 31/12); d’altro canto, con il parere n. 42/14, la Commissione aveva chiarito che “ non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito”.
    Da quanto sin qui esposto consegue che l’attività svolta dall’avvocato stabilito può essere valutata ai fini del rilascio della dispensa, ove ricorrano, oltre alle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo D. Lgs. in ordine alla verifica dell’effettività dell’esercizio della professione, la condizione dell’integrazione dei poteri a mezzo di intesa di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, indipendentemente dal numero di avvocati con la quale questa sia intervenuta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 77

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 161, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

  • I soggetti legittimati ad impugnare le decisioni disciplinari del CDD

    La legittimazione ad impugnare le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina spetta, nel caso di affermazione di responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione(*), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato stesso è iscritto, nonché al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Ne consegue che, anche nel nuovo quadro normativo, l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 109

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 304