Autore: admin

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 191

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 190

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 189

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità (nella specie, esclusa) sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede un parere in ordine all’art. 32 della legge n. 247/2012 e, in particolare, chiede di conoscere se la disposizione consenta o meno l’attribuzione di funzioni deliberative alle commissioni ivi previste e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti ed a quali condizioni.

    Il comma 1 dell’articolo citato prevede che i Consigli dell’ordine composti da nove o più membri “possano svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro”, composte da tre membri, il cui funzionamento è disciplinato “con regolamento interno ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b)” (comma 2).
    Tradizionalmente le Commissioni consiliari hanno avuto il compito di svolgere, con riferimento a specifici settori di attività del Consiglio, funzioni strumentali, consentendo un alleggerimento dei lavori del Consiglio e favorendo la specializzazione e la razionalizzazione degli stessi. Come articolazioni interne del Consiglio hanno sempre avuto finalità consultive, non vincolanti, istruttorie, conoscitive e referenti.
    Il comma 1 dell’art. 32 delle nuova legge professionale ha previsto innovativamente (perché analoga previsione non era contenuta nel precedente ordinamento professionale nel quale l’eventuale istituzione di commissioni derivava dal potere di autonomia regolamentare dell’Ente) la facoltà di istituire “commissioni di lavoro” senza specificamente definirne le funzioni, delegando al regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) il compito di disciplinarne i poteri e l’organizzazione.
    Sennonché, proprio la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 32 della legge n. 247/2012 (che consente la possibilità che il regolamento preveda che i componenti delle commissioni possano essere – di norma e salve le due specifiche eccezioni ivi previste – anche membri esterni, ossia non consiglieri dell’ordine) impone di ritenere che alle commissioni non possa essere riconosciuto il potere deliberante, in posizione sostitutiva del COA: la qual cosa configurerebbe le commissioni come nuovi organi di amministrazione attiva a rilevanza esterna, non previsti dalla legge, con trasferimento alle stesse di competenze decisionali -nei rispettivi ambiti di attività- proprie dei Consigli dell’ordine, in violazione altresì del principio di tassatività ed esclusività delle stesse.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che al quesito si debba dare risposta negativa e che l’art. 32 della legge n. 247/2012 escluda in ogni caso che alle commissioni di lavoro ivi previste possano essere riconosciuti e/o delegati poteri deliberanti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 17 luglio 2015, n. 73

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bonzo), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.

    Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 324

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    Nel caso previsto dall’art. 44 del R.D. n. 1578 del 1933 ratione temporis applicabile, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il titolo dell’azione disciplinare, obbligatoria, è costituito dalla pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, con la conseguenza che la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina del precitato art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, né l’indicata disciplina è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale. Peraltro, per effetto della modifica del precitato art. 653 cod. proc. pen. disposta dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001 – per cui l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perché “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, a quella disposta perché “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza dei procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ed infatti, posto che l’art. 653 cod. proc. pen., anche a seguito di detta modifica, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, e tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 21826 del 27 ottobre 2015

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72