Autore: admin

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

  • Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

    Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

    Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 27 luglio 2018, n. 85, che aveva motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., sentenza n. 6963/2017).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Avvocato stabilito/integrato ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l’accesso alla professione forense)

    L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Dopo tre anni dall’iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato “stabilito” può chiedere l’iscrizione all’albo come avvocato “integrato”

    Decorso un triennio dalla data di iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato «stabilito» che abbia esercitato regolarmente ed effettivamente la professione in Italia, esercizio che abbia avuto ad oggetto anche il diritto italiano, diventa a tutti gli effetti «integrato» nel nostro sistema e potrà quindi ottenere l’iscrizione non più soltanto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, ma anche nell’albo comune che raccoglie ed abilita i legali italiani.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • L’avvocato “stabilito” è iscritto in due albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza

    Per l’esercizio della professione forense in Italia quale avvocato «stabilito», il legale straniero deve ottenere l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui i professionisti comunitari, che intendono esercitare stabilmente in Italia, hanno fissato la residenza o il domicilio professionale. I requisiti per tale iscrizione consistono in un vero e proprio rimando all’ordinamento di origine del professionista: da un lato, infatti, l’ottenimento della stessa è subordinato all’iscrizione del cittadino comunitario presso la competente organizzazione o Autorità nello Stato di origine; dall’altro lato, l’avvocato «stabilito» deve successivamente presentare al Consiglio dell’ordine competente (come sopra individuato), con cadenza annuale, un attestato di iscrizione all’organizzazione professionale di appartenenza, o una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a tre mesi. In definitiva, il professionista stabilito si troverà iscritto in due diversi albi: quello speciale in Italia e quello del Paese di provenienza.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • L’avvocato “stabilito” deve indicare per intero il titolo di origine (senza ingenerare confusione con il titolo di “avvocato” tout court)

    L’avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • L’avvocato “comunitario” (stabilito o integrato) che eserciti in Italia è soggetto a tutte le norme nazionali che disciplinano la professione forense

    Il D.Lgs. n. 96/2001 (emanato in adempimento della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5) ha introdotto, ai fini della possibilità di esercizio della professione forense in Italia, la figura dell’avvocato «comunitario», alla base della quale è posto l’ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l’abilitazione all’effettivo esercizio della professione in quello Stato. In particolare, l’avvocato comunitario è soggetto a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Il COA di Cosenza ha formulato quattro quesiti in merito alla disciplina della pratica forense

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
    Quesito n. 1
    Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
    La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
    Quesito n. 2
    Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
    Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
    Quesito n. 3
    Il COA ha posto due interrogativi:
    a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
    b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
    La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
    Quesito n. 4
    Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
    Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
    Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67