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  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 112

  • L’URCOFER formula quesito in materia di determinazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato. In particolare, il rimettente chiede chiarimenti in ordine alla applicabilità – per le riduzioni previste dall’art. 106 bis del DPR n. 115/02 – delle soglie di cui agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del DM Giustizia n. 37/18.

    La Commissione osserva quanto segue.

    L’art. 106-bis (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) inserito dall’art. 1, comma 416, lett. b) del D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che “1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.

    Tale previsione ha trovato applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (2 gennaio 2014). In parte qua si veda il comma 607 dell’art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013.

    L’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria […] osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Come si vede, la legge modera le dinamiche retributive, dato l’interesse pubblicistico dell’ufficio che i professionisti sono chiamati ad assicurare ed anche per ovvie esigenze di contenimento della spesa. Per altro verso, ed è quanto qui interessa, impone il riferimento alle “tariffe” vigenti, con espressione che generalmente viene riferita, appunto, all’epoca di svolgimento della prestazione.

    Una norma analoga a quella in esame è stata da tempo introdotta per la difesa nell’ambito di giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari. L’art. 130 del T.u. stabilisce, infatti, che «Gli importi spettanti al difensore […] sono ridotti della metà».

    Con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” – sono stati introdotti i cd. “parametri forensi” che rispetto all’originario sistema tabellare non prevedono il minimo, il medio ed il massimo, ma semplicemente il parametro base che, ricorrendone i presupposti, può all’uopo essere aumentato ovvero diminuito in misura percentuale.

    E’ pur vero che gli artt. 4, 12 del D.M. 55/2014 cit. stabiliscono, rispettivamente per i giudizi penali ed i giudizi civili e relativamente ai “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”. Da ciò si ricava che il parametro di cui alla tabella coincide con quello base.

    La giurisprudenza più recente ha teso ad interpretare l’inciso anzidetto in maniera flessibile nella parte in cui ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. civ. Sez. VI, 12.09.2018, n. 22151).

    A ciò aggiungasi che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 20183; in senso conforme: Cass. civ. Sez. VI, 15.12.2017, n. 30286).

    Letti, dunque, in combinato disposto, l’art. 106-bis e l’art. 82 cit., e vista la giurisprudenza da ultimo innanzi riportata, si ricava che l’inciso contenuto nell’art. 82 “la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, vada letto ed interpretato nel senso che per la determinazione del compenso anche in caso di patrocinio a spese dello Stato si debba far riferimento ai parametri forensi e che la liquidazione non debba essere operata attraverso un mero calcolo “al ribasso”, riducendo di un terzo sic et simpliciter il valore del parametro medio, che non è altro che il parametro di base. Difatti i parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non rappresentano il parametro massimo, in quanto ciò ritenendo quello minimo sarebbe sempre pari a 0 e quello medio sarebbe la metà di quello ivi indicato. Tale conclusione contrasterebbe con gli approdi della Corte Suprema di cassazione che, in più pronunce anche recenti, ha statuito che il potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione del compenso all’avvocato “non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell’art. 4, comma 2, del D.M., remuneri l’opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolico, e, come tale non consona al decoro professionale che l’art. 2233, comma 2 c.c., pure impone di considerate” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.12.2015, n. 25804, in senso conforme: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 30.11.2016, n. 24492).

    A medesime conclusioni è pervenuto il Giudice amministrativo che in un recentissimo approdo interpretativo ha avuto a confermare il principio secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, principio “già insito nell’ordinamento e previsto nell’art. 2233 c.c., che espressamente si occupa del contratto d’opera intellettuale, precisando che tale norma, contenuta nel codice civile, si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale” (Consiglio di Stato, sentenza del 06.02.2017, n. 334). A ciò si aggiungano le innumerevoli pronunce del Consiglio di Stato dalle quali emerge evidente l’affermazione del principio dell’equo compenso che trova fondamento, tra le altre disposizioni a parere del Giudice amministrativo, nella previsione di cui all’art. 2 del D.M. 55/2014 e in quella di cui all’art. 2233 c.c. (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sentenza del 19.04.2017, n. 249).

    Prescindendo dalle considerazioni sopra esposte, da ultimo è intervenuto il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” con il quale è stato modificato il D.M. 55/2014 nella parte in cui, anche in applicazione della giurisprudenza infra riportata, sono stati introdotti limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi. Nello specifico, il testo novellato prevede che il Giudice, tenuto conto del parametro medio (i.e. parametro base):

    a) in materia civile non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% e, in ogni caso, in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria (cfr. comma 1, art. 4);

    b) in materia penale non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 12);

    c) nell’ambito delle attività stragiudiziali non può ridurre, in ogni caso, il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 19).

    Ciò detto, la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 106 bis cit. 82 cit., non può essere, in ogni caso, superiore al 50% del parametro.

    A tale approdo interpretativo si perviene, altresì, in maniera sistematica vista la previsione dell’art. 13 bis (Equo compenso e clausole vessatorie) introdotto nella legge 247 del 2012 per cui la corresponsione del compenso professionale deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche dell’attività legale effettivamente e concretamente svolta nonché della coerenza con i compensi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 12 dicembre 2018, n. 92

  • Il CDD di Napoli formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo di corrispondere i diritti di Cancelleria, in caso di richiesta di copie di documenti ad uffici giudiziari, a fini istruttori o comunque in relazione a valutazioni di competenza del CDD.

    Ritiene la Commissione che, giusta la natura non giurisdizionale dell’organo e del relativo procedimento, detto obbligo sussista e che, pertanto, i diritti di cancelleria debbano essere corrisposti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 dicembre 2018, n. 91

  • Il COA di Ancona formula quesito in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio per l’intero periodo presso l’Avvocatura dello Stato.

    La risposta è resa in termini positivi: pertanto, il tirocinio può essere svolto dal praticante avvocato presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo di 18 mesi.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 dicembre 2018, n. 89

  • Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111

  • La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non inficia la decisione

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111

  • L’errore materiale non è causa di nullità della decisione disciplinare

    L’erronea indicazione del nome di battesimo dell’incolpato non inficia la validità della decisione disciplinare, ove l’identità del soggetto sia comunque desumibile con certezza dagli altri dati anagrafici riportati nella decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111

  • Il COA di Chieti formula il seguente quesito: “Può il praticante avvocato presso il Consiglio dell’Ordine Circondariale permanere ivi iscritto svolgendo la pratica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, atteso che il combinato disposto degli artt. 41 n. 3 e 17 lettera c) L. 247/2012 dispone che il praticante abbia il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine”.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato può essere svolto dal praticante iscritto in qualsiasi Registro del distretto indipendentemente dal domicilio professionale in quanto la competenza territoriale di detta Avvocatura è estesa all’intero distretto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 dicembre 2018, n. 87

  • Il Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme, con sua dell’8.11.18, chiede se un Avvocato straniero stabilito, iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, possa essere iscritto nel registro dei delegati alle vendite immobiliari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di poter esprimere un parere negativo alla domanda formulata dall’avvocato straniero stabilito, fondata sull’esame delle seguenti disposizioni di legge:
    – art. 591 bis c.p.c.: il legislatore ha previsto, con successive modifiche, che il G.E., nel momento in cui dispone con ordinanza la vendita del bene pignorato, deleghi “ad un notaio” … “a un avvocato ovvero a un commercialista” tutte le operazioni elencate dalla norma stessa; i requisiti richiesti al professionista delegato sono quindi: i) la iscrizione all’Albo quale notaio, avvocato e commercialista da cui deriva il riconoscimento della legittimazione a svolgere la rispettiva attività professionale; ii) la iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. che, a sua volta, condiziona la registrazione alla verifica, con esito positivo, “dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi”. In sintesi, il professionista delegato deve essere avvocato in possesso dello ius postulandi e, per di più, adeguatamente “formato”.
    – D.Lgs. n. 96/2001: l’avvocato stabilito è sicuramente privo, in via autonoma, della condizione soggettiva imposta dall’art. 591 bis c.p.c. e quindi dello ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato regolarmente iscritto, il quale sia disponibile a rendersi responsabile dell’osservanza, da parte dell’Avvocato straniero stabilito, dei doveri imposti dalla legge (art. 8); la iscrizione all’Albo degli Avvocati, senza limitazione di sorta, avviene ed è consentita in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 12. Se ne deduce che, fino a quel momento, non vi è coincidenza fra la qualifica e qualità richiesta dal legislatore all’art. 591 bis c.p.c. con quella di avvocato stabilito che, lo si ripete, è privo dello ius postulandi (si veda, fra le tante: Trib. Torino sez. VIII – sent. 17.10.16 n. 3577, ove si richiamano in argomento i “numerosi pareri espressi in argomento dal CNF; parimenti, l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione non potrebbe svolgere, o continuare a svolgere, l’incarico di cui si discute).
    Alla eccezione secondo la quale la problematica non ruota intorno all’esistenza dello ius postulandi dal momento che, a seguito della nomina da parte del G.E., non si apre un processo nell’ambito del quale il delegato debba svolgere “prestazioni giudiziali” appare legittimo replicare che:
    i) se il legislatore avesse voluto escludere la “professionalità” dell’avvocato lo avrebbe previsto, inserendo nel suo elenco, a titolo esemplificativo, il praticante abilitato o chiunque sia in possesso di una laurea legalmente riconosciuta in giurisprudenza o in economia;
    ii) il professionista delegato non è un mero ausiliario del Giudice di cui all’art. 68 c.p.c., ma, come afferma la dottrina prevalente, assume il ruolo di sostituto del Giudice poiché la sua attività supera i compiti di assistenza o di collaborazione subordinata, tipici degli ausiliari, e si concretizza in un rapporto di sostituzione, essendo chiamato a svolgere gli stessi compiti che sarebbe in grado di eseguire il Magistrato che, in mancanza di delega, continua a svolgerli “personalmente”. Ne deriva che il compito affidato e svolto dal delegato rientra a pieno titolo anche fra le attività giurisdizionali in senso stretto e quindi fra gli atti processuali dell’azione esecutiva (si pensi, ad esempio, all’aggiudicazione ex artt. 572 e 573 c.p.c. od alla decisione su eventuali domande di assegnazione ex art. 590 c.p.c.).
    Si ritiene quindi di poter affermare che il delegato, in quanto avvocato, debba avere tutti i requisiti soggettivi che lo legittimano all’esercizio della professione in modo pieno ed autonomo.
    Da ultimo, se è vero che esiste un indirizzo interpretativo che individua nella figura del “delegato” un ausiliario del Giudice, rimane pur sempre la circostanza assorbente della interpretazione della legge così come emerge dal suo senso letterale: l’art. 591 bis c.p.c. fa riferimento all’ “avvocato” e non anche a soggetti in procinto di esserlo.
    Si ritiene pertanto che l’Avvocato straniero stabilito non possa essere inserito nell’elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. e non possa quindi assumere l’incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 12 dicembre 2018, n. 86

  • Il COA di Trento chiede se: – sia possibile svolgere il patrocinio ex art. 8 R.D.L. 1578/1933 in modo non continuativo, e cioè con interruzione del termine di sei anni, e quindi se la richiesta di reiscrizione nell’Elenco degli abilitati al patrocinio possa essere accolta; – in caso di risposta affermativa al primo quesito, si debba tenere o meno in conto del periodo di non iscrizione nell’Elenco stesso.

    Ritiene la Commissione che il praticante, già iscritto all’Elenco degli abilitati al patrocinio e successivamente cancellato, ben possa essere reiscritto al suddetto elenco, e possa quindi, ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato, svolgere un ulteriore periodo di patrocinio. Rimane comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione, e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 84