La Commissione rileva che ai sensi dell’art. 18, lett. d) della legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. D’altro canto, la possibilità di circolare negli Stati membri dell’UE, esercitando la propria libertà di stabilimento, è prevista al fine di consentire all’avvocato di trasferirsi all’estero e potere ivi esercitare la professione forense, e non al fine di svolgere attività di lavoro subordinato (fine che pure è protetto dalla libertà di circolazione negli Stati membri dell’UE, ma non attiene alla libertà di stabilimento come professionista).
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 59