Autore: admin

  • Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.

    Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 102

  • Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.

    Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 101

  • Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.

    Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 100

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisione C.d.O. – Legittimazione attiva – Ricorso presentato da un terzo – Inammissibilità – Sussiste.

    Ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 1578/33 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. territoriale spetta solo al professionista iscritto ed al pubblico ministero. Non è quindi ammissibile il ricorso presentato dal terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 23 maggio 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Diego), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 190

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segretaria del C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. 37/34, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 23 maggio 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Diego), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 190

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138.

  • Il COA di Sciacca formula quesito in relazione ai parametri applicabili alla determinazione del compenso dell’avvocato per la prestazione resa in qualità di componente di una commissione di collaudo di un’opera pubblica. Riferisce il COA, in particolare, di essere investito di una richiesta di visto di congruità redatta dall’avvocato in relazione a tale attività e richiede parere, contestualmente, in ordine alla propria competenza ad apporre il suddetto visto di congruità.

    Quanto alla legittimazione del COA richiedente ad emettere il visto, è sufficiente richiamare l’art. 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/12 che, nell’enumerare le competenze del COA, fa generico riferimento alla possibilità di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”, senza effettuare alcuna distinzione in ordine alla natura dell’attività in relazione alla quale spetta il compenso.
    L’art. 13, comma 9, secondo periodo, della medesima legge dispone, inoltre, che in caso di mancato accordo tra l’avvocato e il cliente – pure a seguito del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al COA – l’iscritto può chiedere e ottenere dal COA di appartenenza parere sulla congruità del compenso richiesto.
    Questa Commissione ha peraltro ritenuto che “in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista” (parere n. 29/14).
    Ricorrendo tali condizioni, ben potrà il COA – pertanto – rilasciare il suddetto visto di congruità.
    Quanto ai parametri applicabili, si deve fare riferimento all’art. 238 del DPR n. 207/10 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici), il quale testualmente prevede che:

    1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
    2. L’importo da prendere a base del compenso e’ quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.
    3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra e’ aumentato del venti per cento.
    4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo’ essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale puo’ essere elevata fino al sessanta per cento.
    5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
    6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

    Ne consegue, pertanto, che il COA potrà applicare i parametri per la determinazione del compenso degli architetti e degli ingegneri, di cui al DM n. 140/2012 e, per il settore specifico degli appalti, il DM n. 143/2013.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 75

  • Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, alfine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, ordinanza n. 4307 del 20 febbraio 2017

  • Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

    Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha rigettato  l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato per difetto di fumus boni juris).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), ordinanza SS.UU,  n. 6466 del 4 aprile 2016

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014