Autore: admin

  • CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 188

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 197

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 191

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 190

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per intervenuta mancanza d’interesse. (Nella specie il C.d.O., in ottemperanza alla decisione della Cassazione sulla compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, aveva revocato il proprio provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzioni di vice pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 18 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 189

  • La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità

    La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità (nella specie, esclusa) sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede un parere in ordine all’art. 32 della legge n. 247/2012 e, in particolare, chiede di conoscere se la disposizione consenta o meno l’attribuzione di funzioni deliberative alle commissioni ivi previste e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti ed a quali condizioni.

    Il comma 1 dell’articolo citato prevede che i Consigli dell’ordine composti da nove o più membri “possano svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro”, composte da tre membri, il cui funzionamento è disciplinato “con regolamento interno ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b)” (comma 2).
    Tradizionalmente le Commissioni consiliari hanno avuto il compito di svolgere, con riferimento a specifici settori di attività del Consiglio, funzioni strumentali, consentendo un alleggerimento dei lavori del Consiglio e favorendo la specializzazione e la razionalizzazione degli stessi. Come articolazioni interne del Consiglio hanno sempre avuto finalità consultive, non vincolanti, istruttorie, conoscitive e referenti.
    Il comma 1 dell’art. 32 delle nuova legge professionale ha previsto innovativamente (perché analoga previsione non era contenuta nel precedente ordinamento professionale nel quale l’eventuale istituzione di commissioni derivava dal potere di autonomia regolamentare dell’Ente) la facoltà di istituire “commissioni di lavoro” senza specificamente definirne le funzioni, delegando al regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) il compito di disciplinarne i poteri e l’organizzazione.
    Sennonché, proprio la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 32 della legge n. 247/2012 (che consente la possibilità che il regolamento preveda che i componenti delle commissioni possano essere – di norma e salve le due specifiche eccezioni ivi previste – anche membri esterni, ossia non consiglieri dell’ordine) impone di ritenere che alle commissioni non possa essere riconosciuto il potere deliberante, in posizione sostitutiva del COA: la qual cosa configurerebbe le commissioni come nuovi organi di amministrazione attiva a rilevanza esterna, non previsti dalla legge, con trasferimento alle stesse di competenze decisionali -nei rispettivi ambiti di attività- proprie dei Consigli dell’ordine, in violazione altresì del principio di tassatività ed esclusività delle stesse.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che al quesito si debba dare risposta negativa e che l’art. 32 della legge n. 247/2012 escluda in ogni caso che alle commissioni di lavoro ivi previste possano essere riconosciuti e/o delegati poteri deliberanti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 17 luglio 2015, n. 73

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio

    Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 27 luglio 2016, n. 247

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bonzo), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).