Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
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Ricorso al CNF e jus postulandi
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80. -
Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 86
NOTA:
In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014. -
La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200. -
Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato per difetto di fumus boni juris).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016
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Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.
Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 106
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Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.
Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 105
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Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.
Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 104
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Avvocato – Tenuta albi – Esercizio professione – Vice pretore onorario – Incompatibilità – Sussiste.
Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 103