L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
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L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
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Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo
L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce provvedimento afflittivo attenuato rispetto alla sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 28 del 26 marzo 2018
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L’invio di messaggi intimidatori, ingiuriosi e omofobi vìola i princìpi generali di probità, dignità e decoro
L’invio di ripetuti messaggi (nella specie, sms al nuovo difensore subentrante), contenenti minacce di morte, epiteti, ingiurie, affermazioni discriminatorie e ripetute espressioni omofobe, costituisce comportamento sanzionabile con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale (nella specie, per sei mesi), perché gravemente violativo dei basilari princìpi di probità, dignità e decoro, a cui l’avvocato deve ispirare la propria condotta, anche nella sfera privata, a salvaguardia della propria reputazione personale e professionale, oltreché dell’immagine della classe forense.
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 82 del 30 giugno 2018
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Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo di mesi sei).
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Violazione degli obblighi di dichiarazione previdenziale: non luogo a procedere disciplinarmente per divieto di doppia sanzione
In caso di segnalazioni di mancanze connesse agli obblighi previdenziali, dopo l’iscrizione della notizia nel registro riservato va dichiarato in via preliminare il non luogo a procedere in ottemperanza al divieto del bis in idem sancito dall’art. 649 cpp (applicabile nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 59 legge professionale), sulla base dell’interpretazione conforme all’art. 4 del protocollo 7 della CEDU. Pertanto, in caso di mancato invio del modello 5 gli atti vanno restituiti al COA segnalante per l’adozione delle sanzioni di stato previste dall’art. 17 della legge 576/1980, ricorrendone le condizioni.
Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona (plenum), delibera del 20 aprile 2016
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Riconoscimento di debito e violazione dell’obbligo di adempiere le obbligazioni assunte verso terzi
L’Avvocato che non restituisce le somme oggetto di una ricognizione di debito dallo stesso sottoscritta viola il disposto di cui all’art. 64 c.d.f.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)
L’Avvocato, che nonostante il mandato conferito, non svolge l’attività giudiziale prevista, rappresentando falsamente al cliente, non solo di averla intrapresa, ma di aver ottenuto l’accoglimento della domanda, consegnandogli copia di una sentenza falsificata, viola il disposto degli artt. 9 e 26 canone 3 codice deontologico.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare
Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due, in luogo della cancellazione).