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  • Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025

  • Il mero errore materiale nell’indicazione della norma violata non vizia la relativa condanna disciplinare

    Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata o erronea indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione (Nel caso di specie, all’iscritto veniva ritualmente e compiutamente contestato l’illecito inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, erroneamente richiamando, tuttavia, l’art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → anziché l’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →. In applicazione del principio di cui massima, il CNF -accertato trattarsi di errore materiale o mero refuso che non aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato- ha quindi rigettato l’eccezione di nullità sollevata dallo stesso in sede di gravame).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

  • Decisione disciplinare del CDD: il termine per il deposito della motivazione è ordinatorio

    In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

  • La mancata audizione dell’incolpando nel procedimento disciplinare

    La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 261 del 15 settembre 2025

  • Art. 17 CDF – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale – Art. 35 CDF – Dovere di corretta informazione

    L’informazione sull’attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione, giacché la pubblicità informativa non deve essere finalizzata all’accaparramento della clientela ed all’autopromozione, ma deve tendere a fornire una informazione corretta, trasparente e veritiera sull’attività svolta (Nella fattispecie, l’avvocato aveva diffuso su internet un messaggio promozionale contenente la seguente dicitura: “L’INPS non ti ha riconosciuto l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento? Hai subito danni da MALASANITA’ e vuoi chiedere un RISARCIMENTO? Rivolgiti allo studio legale dell’avv……”. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha sanzionato il professionista per la violazione degli artt. 17 e 35 cdf).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Minopoli), decisione n. 22 del 17 marzo 2025

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Art. 53 CDF – Rapporti con i magistrati

    Integra violazione degli artt. 52 e 53 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso della propria discussione, inveisce contro il Presidente, reagendo all’invito di questi di moderare i propri toni, accusandolo di supponenza e sopraffazione, nonché invitandolo a “ridimensionarsi”, nonché evocando in maniera generica ed ambigua vicende note alle cronache (nel caso di specie, il “caso Palamara”) per aver gettato discredito sulla magistratura ma del tutto avulse dal contesto della suddetta discussione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025

  • Autentica di sottoscrizione del mandato non in presenza del difensore – Firma apocrifa – Violazione artt. 9 e 23 codice deontologico vigente – Sussistenza

    Pone in essere una condotta connotata da particolare gravità l’Avvocato che, omettendo di accertare l’identità del proprio assistito, attesti l’autenticità della procura – risultata poi apocrifa – sottoscritta non in sua presenza e senza avere mai avuto contatti con il cliente (nel caso di specie il professionista aveva ricevuto l’incarico da un terzo mediante consegna di fogli con firme di procura non apposte in sua presenza e dallo stesso autenticate).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Vivese), decisione n. 9 del 14 gennaio 2025

  • ART. 4, 9 E 36 CDF – USO INDEBITO DEL TITOLO PROFESSIONALE – ERRORE DI DIRITTO – INESCUSABILITÀ

    Costituisce violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, nonché del canone di cui all’art. 36 CDFArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, l’uso indebito del titolo professionale da parte dell’incolpato che, iscritto all’albo degli Avvocati Stabiliti, abbia utilizzato reiteratamente il titolo di “avvocato”, omettendo la propria qualifica di “Avvocato Stabilito – Abogado”, esercitando la professione senza la prevista intesa con un avvocato iscritto all’albo ordinario e assumendo incarichi in autonomia, a nulla rilevando l’invocazione di un presunto errore di diritto, basato sulla ritenuta incertezza e difficoltà interpretativa della normativa, le quali non escludono la responsabilità disciplinare.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 14 gennaio 2025

  • Prescrizione dell’azione disciplinare – Regime applicabile

    Nel caso di illeciti disciplinari a carattere permanente, le cui condotte sono iniziate sotto la vigenza del precedente regime di cui all’art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 e si sono protratte nel nuovo regime previsto dall’art. 56 L. 247/2012, si deve aver riguardo al momento di cessazione della permanenza, dovendosi applicare la disciplina vigente in tale momento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025