Autore: admin

  • ART. 9 E 50 CDF – INTRODUZIONE DI PROVE FALSE – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE AUTONOMA

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e verità l’avvocato che produce in giudizio una lettera di costituzione in mora alterata, nel tentativo di dimostrare l’interruzione della prescrizione (nella specie, in una controversia per risarcimento danni da circolazione stradale. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha ritenuto congrua l’irrogazione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi).
    L’intervenuta prescrizione del reato in sede penale non esclude la responsabilità disciplinare, essendo il procedimento deontologico autonomo rispetto a quello penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cuomo, rel. Dulvi Corcione), decisione n. 4 del 14 gennaio 2025

  • Inadempimento al mandato – Omessa informazione al cliente – Prescrizione e illeciti disciplinari a carattere permanente – Termine di decorrenza

    L’inadempimento del mandato professionale (art. 26 CDFArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e l’omessa informazione al cliente (art. 27 CDFArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) hanno carattere permanente in quanto il pregiudizio arrecato ai valori protetti cessa solo con il venir meno della condotta; in particolare, ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza e del contestuale inizio di decorrenza del termine prescrizionale si deve avere riferimento al momento in cui il cliente ha avuto esatta contezza dell’inadempimento dell’incarico e delle false informazioni.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025

  • SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE – COMPENSAZIONE – VIOLAZIONE ART 31 CDF – SUSSISTENZA

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso e comunque in violazione dell’art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, imputandole a pagamento del proprio onorario, anche perché in ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione poiché la condotta richiesta all’avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense (nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Pellegrino, rel. Marotta), decisione n. 29 del 9 maggio 2024

  • ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTA RIPARATORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 CODICE DEONTOLOGICO VIGENTE – SUSSISTENZA

    Vìola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
    La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare allorché il giudice, in sede penale, abbia cionondimeno verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Piscitelli, rel. Abbagnano Trione), decisione n. 27 del 24 aprile 2024

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

    L’attività dell’avvocato che avvia procedimenti giudiziari (nella specie, opposizione a cartelle esattoriali) per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell’esistenza in vita e della volontà degli stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF, anche in assenza di dolo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Sebastiani), decisione n. 10 del 13 febbraio 2024

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDFArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit. (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacaca**i” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’mpugnazione era argomentato solo in fatto, senza specifica articolazione dei motivi di gravame).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 171 del 23 giugno 2025

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025

  • La possibile rilevanza disciplinare della sentenza penale di prescrizione del reato

    Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale (nella specie, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato), nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025