Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, così da superare la presunzione di non colpevolezza. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 202