Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.
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Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico
La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, la collaboratrice di studio aveva omesso di depositare la querela).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 220. -
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
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La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
La “dimenticanza” non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali dell’avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell’art. 31 (ora art. 47) del codice deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di informare il proprio domiciliatario che la comune cliente era fallita diversi anni prima, così impedendogli di insinuarsi tempestivamente nel fallimento per il recupero del proprio credito professionale).
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L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale
Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
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L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
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Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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L’assoluzione per errata qualificazione giuridica dei fatti posti a base dell’imputazione non vincola il CDD
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, e per quanto disposto dell’art. 653 cpp, la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità penale quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l’imputato lo abbia oppure no commesso, restando invece di competenza esclusiva del COA (ora del CDD) la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso. Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice penale emetta una sentenza di assoluzione, inerente la sola errata qualificazione giuridica dei fatti posti a base dell’imputazione, il CDD (già il COA) dovrà compiere una autonoma valutazione della sussistenza dei fatti addebitati e della loro rilevanza disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019