Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
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L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
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Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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L’assoluzione per errata qualificazione giuridica dei fatti posti a base dell’imputazione non vincola il CDD
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, e per quanto disposto dell’art. 653 cpp, la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità penale quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l’imputato lo abbia oppure no commesso, restando invece di competenza esclusiva del COA (ora del CDD) la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso. Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice penale emetta una sentenza di assoluzione, inerente la sola errata qualificazione giuridica dei fatti posti a base dell’imputazione, il CDD (già il COA) dovrà compiere una autonoma valutazione della sussistenza dei fatti addebitati e della loro rilevanza disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
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Annullamento dell’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto: gli atti vanno restituiti al CDD
Nel caso in cui il CNF accolga il ricorso per annullamento della delibera di archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre-procedimentale e gli atti vanno pertanto restituiti al CDD a quo per le conseguenti determinazioni giacché, qualora il CNF decidesse direttamente nel merito, sarebbe evidentemente pregiudicato il diritto dell’incolpato di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 47 del 13 luglio 2019
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Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD
Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 47 del 13 luglio 2019