Nei procedimenti avanti ai Consigli territoriali (COA e CDD), le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo effettuarsi anche a mezzo PEC.
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CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione (Nel caso di specie, il professionista sospeso aveva richiesto richiesto la notifica di un atto giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
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La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva
La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l’art. 65, co. 1 e 5, L. n. 247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell’irretroattività delle norme.
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Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisione del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
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Illecito permanente e prescrizione: la nuova disciplina si applica solo agli illeciti la cui permanenza sia cessata dopo il 2 febbraio 2013
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato. In particolare, punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente (Nel caso di specie, trattavasi di una pluralità di illeciti omissivi, consistenti nella mancata instaurazione di giudizi e nell’omessa informazione al cliente sullo stato di incarichi e procedure. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto applicabile ai diversi illeciti la disciplina della prescrizione previgente o attuale a seconda del momento -rispettivamente, prima o dopo il 2/2/2013- in cui era cessata la relativa permanenza).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020
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Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020. -
Impugnazione delle sentenze CNF: contraddittore necessario è il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
In tema di procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale, spettando la qualità di contraddittore necessario al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020