Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.