L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
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Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 86 del 23 settembre 2019
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Il procedimento disciplinare è attivabile anche su esposto anonimo
Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima (Nel caso di specie, il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione sostanzialmente anonima e sottoscritta con firma non leggibile ).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza n. 85 del 23 settembre 2019
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L’avvocato non è disciplinarmente responsabile in via oggettiva per tutti i comportamenti altrui sol perché tenuti nel suo studio legale
La responsabilità disciplinare dell’avvocato non può farsi discendere, con automatismo inaccettabile, sol perché i fatti oggetto di accertamento disciplinare siano in thesi avvenuti nei locali di studio del professionista stesso, senza alcuna dimostrata imputabilità o altro collegamento soggettivo con il professionista medesimo (Nel caso di specie, trattavasi di animata assemblea condominiale avvenuta nello studio legale dell’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019
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PREVIDENZA – Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità – Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi – Sussistenza – Rimborso dei contributi integrativi – Esclusione – Funzione solidaristica – Configurabilità.
In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Ghinoy), Sez. Lav., sentenza n. 30571 del 22 novembre 2019
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L’iscrizione all’albo non si “consolida” col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti
I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell’ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’aspirante all’iscrizione, discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34440 del 24 dicembre 2019
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34440 del 24 dicembre 2019
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Procedimento disciplinare: i presupposti di ammissibilità per il rinvio pregiudiziale alla CGUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme comunitarie asseritamente applicabili al caso di specie sulla cui corretta interpretazione si dovrebbe interrogare la CGUE, nonché il preteso collegamento esistente tra dette disposizioni comunitarie e la normativa nazionale rilevante.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34440 del 24 dicembre 2019