Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Autore: admin
-
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
-
Fatto costituente reato: prescrizione dell’azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.
-
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
-
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
-
Il COA di Bari chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori l’avvocato che risulti essere inquadrato nel personale della ricerca di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (art. 1, commi 422-434 legge n. 205/2017), con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Gli IRCS rientrano pacificamente nella qualifica di enti di ricerca, richiamata anche dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12. A tenore di tale disposizione, tuttavia, è essenziale che l’inquadramento alle dipendenze dell’ente di ricerca abbia ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca in ambito giuridico. Ove tale condizione sia soddisfatta, l’iscrizione nell’elenco speciale deve ritenersi consentita.
Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 25 giugno 2020
-
Inammissibile l’impugnazione al CNF di atti meramente interlocutori
Avanti al Consiglio Nazionale Forense possono essere impugnati atti aventi natura decisoria e comunque suscettibili di incidere sugli interessi in gioco ovvero sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, a pena di inammissibilità del ricorso altrimenti proposto (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il Consiglio dell’ordine si limitava a preannunciare l’intenzione di assumere successivi provvedimenti).
-
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 168 del 16 dicembre 2019
-
Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 170 del 16 dicembre 2019
-
Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 169 del 16 dicembre 2019